1 - DI REVERSIBILITÀ: se il defunto era già titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, inabilità). 2 - INDIRETTA : se il lavoratore deceduto era in possesso di almeno 15 anni di contributi e per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte). Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (senza liquidazione della rendita dell’assicurazione infortuni), la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per i decessi avvenuti dal 1° dicembre 2011 in poi, la pensione ai superstiti è ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 di matrimonio, se il consorte scomparso ha più di 70 anni e la differenza di età fra i coniugi supera i 20 anni. Il provvedimento incide sulla quota spettante al coniuge superstite, pari al 60%; su di essa si applica la riduzione del 10% per ogni anno che manca al decimo. Tale norma non si applica in presenza di figli di minore età o inabili a carico del defunto (dante causa). SOGGETTI AVENTI DIRITTO: - il coniuge superstite e a particolari condizioni se divorziato; - i figli e gli equiparati minorenni: fino a 21 anni se studenti di scuole superiori, fino a 26 anni se universitari, di qualsiasi età se inabili; - in mancanza dei coniugi e dei figli: i genitori a carico, privi di pensione e di età superiore a 65 anni; - in mancanza di tutti i soggetti prima elencati: i fratelli celibi o le sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di pensione. LA MISURA DELLA PENSIONE: - 60% se il coniuge superstite è solo; - 20% per ciascun figlio (se anche con il coniuge ha diritto, nei limiti di importo della pensione diretta); - 70% per i figli soli (unici); - 40% a ciascun figlio (in mancanza del coniuge, nei limiti di importo della pensione diretta); - 15% per ciascun genitore, fratello o sorella. In presenza di altri redditi del coniuge superstite, per l’anno 2016 l’importo della pensione spettante potrà subire le seguenti riduzioni: fino a 19.573,71 euro nessuna; oltre 19.573,71 fino a 26.098,28 euro il 25%; oltre 26.098,28 fino a 32.622,85 euro il 40%; oltre 32.622,85 euro il 50%. Non si procede a nessuna riduzione se nel nucleo familiare superstite ci sono figli minori, studenti o inabili. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi INAS/CISL e FNP/CISL di zona, oppure E-mail: fnppontassieve@fnpfirenze.it |