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IL COMMERCIO
ELETTRONICO
Normativa e disposizioni di Legge. |
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Una circolare del
Ministero ha indicato quali disposizioni della recente
riforma del commercio sono applicabili anche all' e-commerce:
anche nel commercio elettronico bisogna distinguere tra
vendita al dettaglio e all'ingrosso.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
di riforma della disciplina del settore del commercio*, non si è
occupato del commercio elettronico, se non di sfuggita,
nell'art. 21, dove si è limitato ad affidare al ministero
dell'Industria il ruolo di promuoverne l'introduzione e l'uso.
Di una disciplina della materia, però, non c'è traccia;
né le norme dettate in quella sede sono state espressamente
estese alle vendite via Internet.
Finalmente, il ministero dell'Industria è intervenuto (con
la circolare 3487/C, del 1° giugno 2000, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 174, del 27 luglio 2000), per
indicare quali disposizioni del d. lgs. 114/98 sono applicabili
al commercio elettronico. Scopo della circolare - il cui ambito
di applicazione è limitato all'attività di vendita di beni
online - è di garantire un'applicazione uniforme della normativa
sul territorio nazionale.
Anche nel commercio elettronico, secondo il ministero,
devono essere distinte due diverse tipologie di attività: la
vendita all'ingrosso e quella al dettaglio, definite dall'art.
4, 1° comma, lettere a) e b), d. lgs. 114/98.
Quando si tratta di vendita al dettaglio, il commercio
elettronico, essendo effettuato "tramite altri sistemi
di comunicazione", rientra nelle "forme speciali di
vendita" (art. 18 d. lgs. 114/98). Perciò, l'avvio
dell'attività di vendita al dettaglio online va comunicato al
comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica,
oppure la sede legale, con l'indicazione del possesso dei
requisiti di accesso all'attività (elencati all'art. 5 d. lgs.
114/98) e del settore merceologico.
L'attività può essere iniziata
trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte del comune.
La violazione di queste disposizioni è punita con la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 (da lire 5 milioni
a lire 30 milioni delle vecchie Lire).
Per la vendita all'ingrosso tramite mezzo elettronico,
invece, occorre una semplice dichiarazione, al momento
dell'iscrizione al registro delle imprese, riguardante il
possesso dei requisiti morali e professionali di cui
all'articolo 5, qualora il grossista venda prodotti appartenenti
al settore merceologico alimentare.
In caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso e al dettaglio, è possibile utilizzare un solo sito
Internet, purché ai due tipi di commercio vengano
destinate due aree distinte, in modo da non indurre in
confusione il potenziale acquirente. Il ministero coglie anche
l'occasione per precisare che il decreto 114/98 non si applica
agli intermediari, quali gli agenti di commercio e gli agenti di
affari in mediazione, né alle attività di vendita occasionali.
La circolare conclude richiamando l'attenzione
sull'obbligo di rispettare, nelle vendite via Internet, la
legislazione vigente in materia di tutela del consumatore e, in
particolare, le norme del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in
materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e
del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di protezione dei
consumatori nei contratti a distanza.
[Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato - Circolare 1° giugno 2000, n. 3487/C -
oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina
della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio
elettronico] (omissis)
La presente circolare intende fornire alcune indicazioni
sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite
mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei
limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114. In via preliminare, va sottolineato che i termini
della nozione di "commercio elettronico" sono assai più
articolati, come risulta dalla definizione data nella
Comunicazione della Commissione UE "Un'iniziativa europea in
materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale
deve intendersi "lo svolgimento di attività commerciali
e di transazioni per via elettronica e comprende attività
diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali;
l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e
di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre
procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".
Ciò premesso e restringendo il campo della presente
circolare alla parte di "commercio elettronico" inteso come
attività di vendita di beni, si fa presente quanto segue. Il
predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al
commercio elettronico solo nell'art. 21. Il predetto articolo
non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero
dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio
elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che
l'Amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una
crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed
apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di
strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire
l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la
competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e
medie.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della
tutela del consumatore e la garanzia della
partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del
commercio elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il
Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti
pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle
imprese e dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi
correlati alle esigenze di regolare un equilibrato sviluppo
delle vendite effettuate per via telematica, anche alla luce
delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che
prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto
se piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal
commercio elettronico. Stante quanto sopra, considerata la
diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la
necessità di fornire precisazioni al fine di garantire
un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli
elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato
decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio
dell'attività commerciale in discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività
commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti
settori merceologici: alimentare e non alimentare".
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso
"l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti
all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad
utilizzatori in grande (..) e dispone che detta attività "può
assumere la forma di commercio interno, di importazione e di
esportazione" (cfr. lett. a). Il medesimo articolo denomina,
altresì, quale commercio al dettaglio "l'attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale"
(cfr. lett. b).
Ai fini dell'attività commerciale, pertanto, la
disciplina individua due tipologie di attività, all'ingrosso e
al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4,comma 1,
lettere a) e b). L'attività di commercio al dettaglio rivolta al
consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede
fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita
indicate all'art. 4, comma 1, lett. h). Per forme speciali di
vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le
"vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese,
pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole,
negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a
favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr. punto 1);
la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" (cfr. punto 2);
la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di
consumatori" (cfr. punto 4). Il punto 3 della lettera h), del
predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme
speciali di vendita quella effettuata "tramite (..) altri
sistemi di comunicazione": al riguardo si osserva che il
commercio elettronico, ossia l'attività commerciale
svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web
(e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore
finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla
disciplina dell'art. 18 del predetto decreto n. 114. Di
conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
- L'attività in discorso è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr.
comma 1).
- L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr.
comma 1).
- Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto n. 114, nonché
il settore merceologico di attività (cfr. comma 1).
- Nel caso di attività relativa al settore merceologico
alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei
requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del
comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito professionale
prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti
avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il
mezzo elettronico.
In caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6
del predetto art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei
requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attività commerciale". - E' vietato inviare prodotti al
consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma
2). - E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi
al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del
medesimo (cfr. comma 2). - Fino alla predisposizione definitiva
della modulistica, prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto,
gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 possono
essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle
disposizioni di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto n.
114. Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18
concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano
unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto
per la rivendita ai consumatori finali. Per quel che concerne la
vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente
a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle
imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli
professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda
prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Va
rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114
applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal
medesimo che svolgono attività economica concernente l'acquisto
di prodotti ai fini della successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si
applica alla figura degli intermediari come gli agenti
di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali
sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette
attività, a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi
ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all'apertura della
partita IVA.
Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le
figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere
di professionalità nell'organizzazione e conduzione
dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione del
decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale,
fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione
fiscale. Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di
commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la
scrivente, relativamente al divieto di cui all'art, 26, comma 2,
precisa quanto segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso
sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un
solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito
distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal
modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di
individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due
tipologie di attività.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti
riguardanti il contenuto del rapporto di vendita nella tipologia
di attività in discorso e, nello specifico, sul rispetto degli
obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto
contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano altresì le
intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 97/7CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza. Detti decreti, infatti, contengono specifiche
disposizioni relative ai termini per l'esercizio del diritto di
recesso e alle modalità dell'esercizio, ivi comprese spese e
rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento mediante
carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per il
consumatore ed al foro competente per le controversie civili
inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio
del consumatore. Contengono, altresì, disposizioni atte a
disciplinare il rapporto tra impresa e consumatori, nella fase
sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti salienti
concernono: Informazioni per il consumatore.
Nella presentazione dell'offerta devono
essere fornite al consumatore informazioni chiare e
comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del
fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo
prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento,
del diritto di recesso.
Conferma scritta delle informazioni.
Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le
informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su
richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa
fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle
condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle
garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di
assistenza.
Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e
rimborsi.
Il diritto di recesso si esercita (entro il termine
indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999) con una
comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso
di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o
conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole
spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di
restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a
rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di
corrispettivo per la vendita del bene.
Esecuzione del contratto.
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal
giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione. |
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InterMEDIA Communications snc
di Marzio Firaux e Lorenzo Lippi
P.za Cairoli, 7 - GALLERIA CAIROLI - piano 2°
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Tel. Studio: 055.8314721
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